Il pedigree è la carta d' identità del gatto, l'unico documento ufficiale che certifica la sua appartenenza ad una determinata razza. In esso sono riportati gli ascendenti dell'animale, la sua data di nascita, il suo colore, l'associazione presso cui è registrato, il numero di registrazione, il nome del suo allevatore e del suo proprietario.
Da esso si può valutare il lungo lavoro di selezione fatto dagli allevatori sulla razza e si possono vedere se sono presenti accoppiamenti tra consanguigni. Esso costa all'allevatore dai 15 ai 30 euro a seconda dell'associazione felina che lo rilascia. Non esiste alcuna buona ragione per cui un gatto di razza debba essere ceduto senza pedigree, poichè dalla nascita esso gli spetta di diritto. Chi propone una vendita di gatti di razza senza pedigree può andare incontro ad una denuncia per truffa e per maltrattamento degli animali. La legge italiana infatti disciplina la vendita di animali di razza, sancendo che solo gli animali in possesso di pedigree possono essere fatti oggetto di commercio (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, articolo 5).
1. É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
2. É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
DIFFIDATE DEGLI ALLEVATORI CHE FANNO IL PREZZO "CON PEDIGRE" E "SENZA PEDIGREE".
Da esso si può valutare il lungo lavoro di selezione fatto dagli allevatori sulla razza e si possono vedere se sono presenti accoppiamenti tra consanguigni. Esso costa all'allevatore dai 15 ai 30 euro a seconda dell'associazione felina che lo rilascia. Non esiste alcuna buona ragione per cui un gatto di razza debba essere ceduto senza pedigree, poichè dalla nascita esso gli spetta di diritto. Chi propone una vendita di gatti di razza senza pedigree può andare incontro ad una denuncia per truffa e per maltrattamento degli animali. La legge italiana infatti disciplina la vendita di animali di razza, sancendo che solo gli animali in possesso di pedigree possono essere fatti oggetto di commercio (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, articolo 5).
1. É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
2. É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
DIFFIDATE DEGLI ALLEVATORI CHE FANNO IL PREZZO "CON PEDIGRE" E "SENZA PEDIGREE".